RINNOVO PATENTI

RINNOVO PATENTI DI TUTTE LE CATEGORIE

La patente ha validità fino al giorno della scadenza. Il rinnovo non deve essere fatto oltre questa data ma nemmeno molto tempo prima per evitare di perdere dei giorni di validità al rinnovo successivo.

Si effettua presso le sedi dell’autoscuola dove è presente l’ufficiale sanitario autorizzato sostenendo una visita medica.

Occorre presentarsi con la patente, codice fiscale e una foto tessera recente presso la sede dell’autoscuola negli orari previsti per le visite mediche. Non è necessario il certificato del proprio medico curante.

 

 

ORARI VISITE MEDICHE

TRAVERSETOLO
tutti i martedì 18.45 – 20.00
tutti i giovedì 14.30 – 16.00

LE VISITE MEDICHE SI EFFETTUANO SOLO SU APPUNTAMENTO
PER PRENOTARE: 0521 844422

RINNOVO CQC

I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni 5 anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione solo teorico.
La formazione periodica consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.La formazione periodica del conducente già titolare di una CQC avviene a seguito di frequenza di specifico corso che prevede l’insegnamento di tutte le materie comprese nell’elenco di cui alla sezione 1 dell’allegato I al DLG 21.11.2005 n. 286 e specificate in dettaglio nell’art. 11 DM 7.2.2007.La durata della formazione periodica deve essere di 35 ore di lezioni teoriche (21 ore di corso comune per patenti C, CE, D, DE, 14 ore di corso specifico per patenti C, CE (trasporto cose) e 14 ore di corso specifico per patenti D, DE (trasporto persone)).
Gli allievi devono:

  • essere iscritti nel “registro delle iscrizioni” (realizzato conformemente al modello previsto all’allegato 6 del DM 7.2.2007);
  • essere registrati nel “registro di frequenza” (realizzato conformemente al modello previsto all’allegato 7 del DM 7.2.2007) ove l’allievo appone la firma di entrata ed uscita. L’assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall’inizio della lezione. I registri devono essere numerati, con pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal UMC competente e devono essere conservati per almeno cinque anni;
  • effettuare al massimo 3 ore di assenza.

Il rinnovo della CQC può essere ottenuto:

  • effettuando un corso di formazione periodica a partire da sei mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC;
  • effettuando un corso di formazione periodica nel caso di CQC scaduta da meno di due anni;
  • effettuando un corso di formazione periodica e sostenendo l’esame per il conseguimento nel caso di CQC scaduta da oltre 2 anni.La

CQC per trasporto persone può essere rinnovata fino al compimento di 65 anni.

La validità della nuova CQC decorre:

  • dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC ritirata qualora il conducente abbia effettuato il corso prima della scadenza;
  • dalla data di rilascio di attestato di fine corso qualora il conducente abbia effettuato il corso successivamente alla scadenza della CQC.

 

FAQ
Validità delle patenti

10 anni
– per le patenti di categoria A, B, BE rilasciate o confermate a chi non ha superato il 50º anno di età.

5 anni
– per le patenti di categoria A e B rilasciate o confermate a chi ha superato il 50º anno di età;
– per le patenti di categoria C, CE, D e DE fino al 65° anno di età;

3 anni
– per le patenti di categoria A, B, BE e A, B speciali rilasciate o confermate a chi ha superato il 70º anno di età fino all’80° anno di età;

2 anni
– per le patenti di categoria A, B, BE e A, B speciali rilasciate o confermate a chi ha superato l’80º anno di età;
– per le patenti di categoria C rilasciate o confermate a chi ha superato il 65º anno di età (visita medica di conferma da effettuarsi presso Commissione Medica Locale);

1 anno
– per le patenti di categoria CE rilasciate o confermate a chi ha superato il 65º anno di età fino al 68° anno di età.
– per le patenti di categoria D e DE rilasciate o confermate a chi ha superato il 60º anno di età fino al 68° anno di età (visita medica di conferma da effettuarsi presso Commissione Medica Locale);

 La guida di veicoli di massa superiore alle 20 t con patente C e di autobus con patente D è permessa fino ad un massimo di 68 anni con attestazione annuale della Commissione Medica Locale.

 

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